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A ciascun pranzo la sua Iva

di Renato Portale

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9 Settembre 2008

Detrazione Iva a singhiozzo per spese relative a pranzi e cene sostenute da imprese e professionisti. Il recupero del l'imposta compete se i costi si riferiscono a "colazioni di lavoro" ovvero a spese di pubblicità e propaganda. Invece, secondo la circolare 35/E (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 settembre), la detrazione non compete se i costi si configurano quali spese di rappresentanza, essendo rimasta invariata la disposizione contenuta all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) del Dpr 633/72.

La colazione di lavoro
È quindi necessario individuare le vere e proprie "colazioni di lavoro" per le quali esiste una inerenza con i ricavi soggetti a Iva, nonché distinguere i costi sostenuti per pranzi o cene in cui si propaganda un prodotto o si promuove un certo bene che viene commercializzato. L'Iva relativa a tali costi è sicuramente detraibile, mentre se le spese rientrano tra quelle di rappresentanza continua l'indetraibilità.
La norma, che rinvia alla definizione di queste ultime spese data ai fini delle imposte dirette, diventa di difficile attuazione anche perché non esiste un orientamento univoco sulla questione. Le spese di rappresentanza sono quelle che si sostengono per offrire una immagine positiva dell'azienda e della propria attività, nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio. Le spese di pubblicità e di propaganda, invece, sono dirette a reclamizzare un determinato prodotto e il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite.
Questa definizione è difficilmente applicabile al professionista, che frequentemente sostiene spese per somministrazione di alimenti e bevande con i propri clienti che configurano delle vere e proprie "colazioni di lavoro" utilizzate per ottimizzare il tempo a disposizione del professionista e del cliente.

Imprese
In relazione al reddito di impresa vanno esaminate alcune circostanze nelle quali un'impresa sostiene prestazioni di ristorazione in quanto vengono ritenute spese di pubblicità o propaganda solo quelle sostenute con i clienti e che presentano una stretta e diretta correlazione tra le spese sostenute e i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali.
Sono invece considerate spese di rappresentanza quelle sostenute in occasioni di incontri con i fornitori, con i consulenti o con rappresentanti e dipendenti di società partecipate. È evidente che questa decisione è estremamente riduttiva, soprattutto per quanto riguarda le spese sostenute con i propri consulenti o con il personale di società partecipate o comunque operanti nello stesso settore.
Occorre inoltre rilevare che, per quanto riguarda l'Iva, la Corte di Giustizia – con la sentenza 17 novembre 1993, n. 68/92 – ha affermato, sia pure ai fini dell'applicazione del requisito territoriale di cui all'articolo 7, lettera d) del Dpr 633/72, che fra le prestazioni pubblicitarie è compresa ogni azione di promozione che trasmette un messaggio destinato a informare il pubblico dell'esistenza e delle qualità del prodotto e del servizio, con lo scopo di aumentarne le vendite. A titolo esemplificativo la Corte riporta quali azioni promozionali proprio l'organizzazione di cocktail e di banchetti.

Professionisti
Per i lavoratori autonomi l'articolo 54, comma 5 del Tuir ricomprende tra le spese di rappresentanza tutte quelle che sono sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Per le altre spese di rappresentanza, invece, occorre seguire le stesse disposizioni previste per il reddito di impresa.
Per quanto riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande, però, difficilmente per il professionista si potrà parlare di spese che promuovono «l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio». Se, per esempio, il commercialista invita a una cena di lavoro un collega o un cliente per approfondire alcuni aspetti di natura professionale, sicuramente la spesa non è di rappresentanza, anche se sarà necessario dimostrarne l'inerenza.

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